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STATUTO
FONDAZIONE FERRAGAMO

Articolo 1
COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE FERRAGAMO", con sede in Firenze. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
FINALITÀ

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’artigianato e il made in Italy, attraverso lo svolgimento in via esclusiva delle attività di istruzione e formazione di coloro che intendono operare nel mondo della moda e del design, e delle forme più alte e artistiche di artigianato Italiano, in linea con i valori, e i canoni stilistici espressi nell’opera di Salvatore Ferragamo.

Articolo 3
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione intende, in particolare, promuovere la conoscenza e la memoria dell’opera e della personalità di Salvatore Ferragamo al fine della loro valorizzazione e diffusione presso la collettività e di far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo e il ruolo che ha ricoperto nella storia non solo della calzatura, ma anche della moda internazionale. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro: svolgere attività di custodia e promozione delle opere di Salvatore Ferragamo; intraprendere forme di collaborazione con il Museo Ferragamo che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; promuovere e organizzare mostre, eventi culturali, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; istituire premi e borse di studio; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e di audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale non prevalente, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4
VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5
PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai [Fondatori Promotori] e dai Fondatori; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali; da corrispettivi percepiti nell’ambito di eventuali attività commerciali non prevalenti esercitate nel perseguimento delle proprie finalità dal fondo di gestione.

Articolo 6
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori Promotori e Fondatori; - Partners e Members.

Articolo 8
FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

Fondatori Promotori sono i Signori Wanda Miletti Ferragamo, Giovanna Ferragamo, Fulvia Ferragamo, Ferruccio Ferragamo, Leonardo Ferragamo, Massimo Ferragamo, nonchè i figli di Fiamma Ferragamo Diego, Giulia e Maria Paternò Castello di San Giuliano i quali congiuntamente costituiscono un unico Fondatore Promotore. Ciascun Fondatore Promotore dovrà designare tra i suoi discendenti in linea retta, anche per via testamentaria, persona od ente destinata a succedergli nei diritti ed obblighi di cui al presente statuto; e così’ in perpetuo.
Qualora il Fondatore Promotore deceduto non abbia voluto o potuto procedere alla designazione di cui al comma precedente, i Fondatori Promotori superstiti procederanno alla designazione di altro soggetto, con preferenza nell’ambito della discendenza del Fondatore Promotore deceduto, che succederà al Fondatore Promotore deceduto nei diritti ed obblighi di cui al presente statuto, con deliberazione comune adottata a maggioranza, di modo che in perpetuo il numero dei Fondatori Promotori non sia mai inferiore a tre.
Sono Fondatori, la società Salvatore Ferragamo S.p.A. e la società Ferragamo Finanziaria S.p.A.. Il Fondatori Promotori possono decidere, con deliberazione comune adottata a maggioranza, l'esclusione di un Fondatore per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. L'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione e fusione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori Promotori, con deliberazione comune adottata a maggioranza, potranno, deliberata l’esclusione del Fondatore, procedere alla nomina di un soggetto che eserciterà le prerogative spettanti al Fondatore decaduto, previste dal presente statuto.

Articolo 9
PARTNERS E MEMBERS

Sono Partners, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d'Amministrazione medesimo. I Partners devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove approvato. Possono ottenere la qualifica di Member le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Members per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partners e i Members potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partner e di Member dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. I Partners e i Members devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.

Articolo 10
PARTNERS E MEMBERS ESTERI

Possono essere nominati Partners e Members anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11
ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partners e Members per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partners e i Members possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono essere esclusi ai sensi dell’art. 8 del presente statuto. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12
ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo, ove istituito, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. È ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore.

Articolo 13
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. La sua composizione sarà la seguente: fino a sette membri nominati dai Fondatori Promotori con deliberazione comune adottata a maggioranza, nel rispetto di quanto previsto all’art. 8; un membro nominato da ciascun Fondatore; fino a due membri nominati dai membri come sopra designati, scegliendoli tra i Partners e i Members. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione avrà diritto ad un voto. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto; approvare il programma pluriennale delle attività; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partner e procedere alla relativa nomina; stabilire i criteri per assumere la qualifica di Member; nominare il Presidente e il Vice Presidente, scegliendolo tra i Fondatori Promotori o loro discendenti in linea retta presenti in Consiglio; nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto; individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; istituire, ove opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; i membri del Comitato Scientifico dovranno essere scelti tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione; deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore; svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

Articolo 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti l’approvazione delle modificazioni statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate purché consti il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene presieduta dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che svolge la funzione di segretario della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e colui che svolge la funzione di segretario della riunione.

Articolo 15
COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione, può istituire, ove opportuno, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o Vice Presidente e da altri due membri, nominati, anche tra persone estranee alla Fondazione. I membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente o del Vice Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, quindi quattro esercizi, e possono essere riconfermati. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo. Il membro del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. Il Comitato Esecutivo, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione: provvede a: predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; ammettere i Members, verificati i presupposti statutari per l’acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto; individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi ovvero su iniziativa del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento del Consigliere più anziano. Per la convocazione, che deve avvenire a cura del Presidente, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 16
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del presente statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17
DIRETTORE

Il Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, è nominato ove opportuno dal Consiglio stesso e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, ove istituito, ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare: provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 18
COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è nominato dai Fondatori Promotori con deliberazione comune adottata a maggioranza ed è composto da tre membri con comprovata esperienza in materia finanziaria e contabile, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19
SCIOGLIMENTO

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.